
L’avvocato risponde
Risposta a cura di Roberta Spadetta, avvocato a Milano

La questione la pone una lettrice inaugurando le domande alla nuova rubrica L’avvocato risponde (fatele nei commenti o scrivendo a anpellizzari@icloud.com)
La regola generale prevede che le donazioni non possono essere sottoposte a condizioni né possono essere revocate tranne che in due casi (previsti dall’art. 800 del codice civile): per ingratitudine di chi ha ricevuto la donazione o quando sopravviene un figlio (della nascita del quale, evidentemente, ancora non si sapeva nulla al momento della donazione stessa).
L’infedeltà può rientrare nell’ingratitudine?
Ci viene in aiuto l’art. 801 del codice civile, che, tra le altre cose, ricomprende nel concetto di ingratitudine la “grave ingiuria verso il donante”.
Il tradimento può essere considerato grave ingiuria? La nostra Suprema Corte ha statuito che:
la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione nei confronti del donante
(Cass. Civ. Sez. II n. 24965 del 10/10/18)
Nessun automatismo è quindi previsto.
Sarà il Giudice della separazione a dover valutare, caso specifico per caso specifico, sulla base del comportamento tenuto dal coniuge fedifrago (ad esempio quando nei piccoli centri ci si fa vedere in pubblico con l’amante in atteggiamenti non equivocabili).
Attenzione però: la domanda di revocazione per causa di ingratitudine deve essere proposta entro l’anno del giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, altrimenti si decade dal diritto di proporla.
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